Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in Senegal, ai sensi dell’art.17 del Reg. Ce 612/2009, è la Declaration Systeme automatise Gainde, che deve riportare l’indicazione C1 O C3 nel campo Regime e la dicitura Mise a la Consommation.
Inoltre è considerata idonea anche un documento presentato dall’importatore sul quale l’amministrazione doganale locale appone timbro e firma e dal qulae si evincano informazioni sulla merce e la data della dichiarazione.
Tale documento deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale.
Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all’originale.
La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
Si fa presente che la Dichiarazione Preliminare d’importazione (DPI) non è idonea a comprovare la definitiva importazione in quanto è una semplice registrazione della dichiarazione di un importatore circa l’inizio dell’operazione di importazione ed è rilasciata da una società di ispezione.
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