Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in Mozambico, ai sensi dell’art.17 del Reg. Ce 612/2009, è il D.U. Documento Unico debitamente timbrato e firmato dalle locali autorità doganali competenti.
In precedenza il documento idoneo era il Bilhete de despacho aduaneiro (lettera di spedizione doganale).
Tale documento deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce compatibile con quanto dichiarato sulla dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli e peso lordo/netto della merce ecc.) e deve essere debitamente timbrato e firmato dalla locale autorità doganale.
Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all’originale.
La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
- dall’autorità doganale del Mozambico;
- dall’ICE;
- da consolati o ambasciate di paesi aderenti all’Unione Europea.
Il Boletin de registro de importacao non è idoneo a comprovare la definitiva importazione della merce, in quanto attesta soltanto l’intenzione di importare, ed è soggetto, in caso di mancata importazione, ad annullamento, trattandosi di documento preventivo.
Per maggiori informazioni contattare le Autorità Doganali del Mozambico al seguente indirizzo:
Praca da Marinha Popular
Maputo PO Box : CP 272
Telefono: +25821315000