Il documento idoneo ad attestare la definitiva importazione della merce in Gambia, ai sensi dell’art.17 del Reg. Ce 612/2009, è:
Il Single Administration Document (SAD), debitamente timbrato e firmato dalle autorità doganali locali. Tale documento deve riportare il codice C1 (Import for home use) nelle forme C100 (Import for home use only), C120 (Duty free admission) e C140 (import for diplomatic privileges).
Deve contenere tutti gli elementi che possano far ricondurre il documento citato all’esportazione effettuata (codice doganale coincidente per le prime sei cifre o descrizione della merce coincidente con la dichiarazione doganale italiana, identità del mezzo di trasporto con quanto riportato sulla dichiarazione doganale italiana, numero colli, numero del container, peso lordo/netto della merce ecc.). Si fa presente che il SAISA può richiedere una traduzione giurata nei casi in cui ritenga di dover chiarire alcuni aspetti riscontrati nel documento (ad esempio annotazioni apposte dall’autorità burundese sul documento o eventuale traduzione della descrizione del prodotto importato nei casi dubbi); la traduzione deve essere integrale, completa dei timbri apposti sul documento, e deve essere effettuata da un traduttore ufficiale, riconosciuto dalle competenti autorità giudiziarie italiane, il quale deve anche asseverare esplicitamente di aver fedelmente tradotto integralmente il documento. I fogli che compongono la traduzione devono essere legati tra loro con timbro di congiunzione della autorità competente per territorio, e devono a loro volta essere legati al documento estero sottoposto a traduzione. Il documento può essere prodotto in originale o copia conforme all’originale. La conformità all’originale può essere attestata nei modi previsti dal Reg. Ce 612/2009 e segnatamente:
MILANO
ROMA